Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Verolla Luciano, challenged a lower court's decision regarding recidivism and sentencing but did not specify the legal or factual grounds for his criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary elements for judicial review and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it does not indicate the specific legal and factual grounds underlying the criticism, preventing the reviewing judge from identifying the issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEROLLA LUCIANO nato a POZZUOLI il 05/04/1981 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato Verolla Luciano alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha riqualificato la recidiva reiterata contestata in recidiva semplice e ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente