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Ordinanza — n. 6041/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late complaint and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court ruled that the complaint's lateness was not properly raised as a specific ground of appeal and must be examined by the trial judge. Furthermore, the court found the appellant's conduct regarding bounced checks and disappearance confirmed the fraud elements, while the statute of limitations had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The complaint's lateness cannot be raised for the first time in appeal proceedings as it requires factual ascertainment reserved for the trial judge and is precluded if not requested timely; the appeal is inadmissible if grounds are merely repetitive of merits already decided.

Parole chiave

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complaint lateness appeal inadmissibility statute of limitations fraud elements preclusion principle istanza tardiva di restituzione dei termini preclusione per tardività ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv.
Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici
281318; Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv.
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo
tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDO VINCENZO nato a FRATTAMAGGIORE il 29/01/1958 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata il 6 ottobre 2017, che aveva condannato Nardo Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa continuata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge per tardività della querela sporta il 21 maggio 2014 poiché il fatto sarebbe stato commesso a fine novembre 2013, non risulta essere stato previamente e specificamente dedotto come motivo di appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245;

Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318; Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948); considerato che, in ogni caso, risulta dagli atti che l'imputato nei mesi di febbraio e marzo aveva invitato la persona offesa a ripresentare i titoli all'incasso, assicurando che avrebbe provveduto a coprirli e che, secondo l'indirizzo prevalente in sede di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081), avendo la vittima avuto contezza della truffa solo dopo aver nuovamente tentato di incassare gli assegni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e, in particolare, alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno evidenziato come già al momento dell'emissione dell'assegno il conto di traenza fosse incapiente e come l'imputato si fosse reso irreperibile dopo il ricevimento della merce e il cattivo esito dell'incasso, risultando, pertanto, pacificamente integrati dalla condotta tenuta dallo stesso gli elementi costitutivi della truffa contestata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione non risulta ancora decorso, avuto riguardo alla ritenta recidiva reiterata contestata (anni dieci di prescrizione ordinaria compresi eventi interruttivi), alla durata complessiva del periodo di sospensione della prescrizione (giorni 477, per differimento dell'udienza del 16/06/2017 al 06/10/2018 per adesione del difensore all'agitazione di categoria) e al più risalente tempus delicti commissi (01/06/2013, da considerarsi come dies a quo), fissandosi la prescrizione per le condotte più "vecchie" alla successiva data del 21/09/2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere