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Ordinanza — n. 6040/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated fraud conviction for generic grievances and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated fraud. The appellant's arguments regarding the severity of the crime and sentencing were rejected as mere complaints lacking specific legal reasoning. Furthermore, requests concerning civil restitution and the suspension of fines were dismissed because they failed to meet the strict specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic grievances or complaints without specific legal grounds and factual data are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity requirement aggravated fraud Code of Criminal Procedure general grievances civil restitution suspension of fines truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPO UMBERTO nato a VERCELLI il 21/02/1976 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 6 marzo 2020, che aveva condannato Coppo Umberto alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa aggravata in continuazione. Ritenuto che il primo, il secondo, il terzo e l'ottavo motivo di ricorso, con i quali genericamente si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravato contestato e alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità e del tutto prive di specificità poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla genericità delle dichiarazioni del teste Pinna e sulle prove incontrovertibili degli artifici e raggiri dell'imputato nonché sul significativo valore delle forniture non recuperate con conseguente danno arrecato alla Fellarini s.r.l. e sull'intensità del dolo, tutti elementi che escludono la particolare tenuità del fatto); considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non è frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 6 sulla congruità della pena alla luce della reiterazione delle condotte e dell'entità del pregiudizio arrecato); osservato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e, nel caso in esame, l'imputato non aveva manifestato alcun interesse a rimediare il danno causato né ad agevolare la ricostruzione della vicenda; ritenuto che il sesto e il settimo motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione della pena subordinata al pagamento delle provvisionali immediatamente esecutive e alla mancata sospensione della sospensione della esecutività delle stesse provvisionali nonché in ordine ai capi relativi alla condanna alle statuizioni civili, sono del tutto privi di specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento della somma di euro 1.710,00 oltre accessori di legge per spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalla parte civile Petix Angela

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Petix Angela che liquida in complessivi euro 1.710,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Esten