Cassation court dismisses appeal against confiscation order as mere factual complaints inadmissible in legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Muraro's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had applied a negotiated sentence including confiscation of profits from insurance fraud, which the appellant challenged on grounds of insufficient motivation and legal violation. The court rejected these arguments as mere factual complaints unsuitable for a legality review, noting the confiscation was clearly justified by the proven illicit gains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-quater cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Mere complaints regarding factual findings or lack of motivation in the application of confiscation measures are inadmissible in a legality appeal if the lower court's decision is clearly justified.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURARO LUIGI nato a CERVARESE SANTA CROCE il 03/03/1962 avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 26 maggio 2022, applicava nei confronti di Muraro Luigi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di autoriciclaggio, simulazione di reato e frode ai danni di compagnia assicurativa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta il difetto della motivazione e la violazione di legge in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 648-quater cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati, avendo il giudice disposto, con motivazione esente da criticità giustificative, la confisca fino alla corrispondenza della complessiva somma di euro 61.000,00, quale profitto, risultante dagli atti incassato dall'odierno imputato, del reato di autoriciclaggio contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente