Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, upholding consummated crime classification and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the conviction for attempted robbery in favor of consummated robbery. The court held that the legal interpretation regarding the sufficiency of property removal for consummation aligns with established precedent, rendering the appellant's arguments manifestly unfounded. Consequently, the lower court's sentencing discretion was upheld as it did not result in arbitrary or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 360 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds challenge the legal qualification of a crime as consummated rather than attempted based on established jurisprudence, or when the sentencing falls within the discretionary power of the trial judge absent arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA 11 11/01/1996 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 3 settembre 2021, che aveva condannato Fiore Francesco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria e violazione del foglio di via obbligatorio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in forma consumata in luogo di quella tentata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l'eccessività della pena la pena, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 3 sul non lievissimo valore commerciale del bene e sul complessivo pregiudizio arrecato dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr