Italian court dismisses appeal claiming property damage mitigation for robbery due to non-existent financial loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and aggravated tax evasion. The appellant argued for a mitigating circumstance based on special low property damage, but the court found this claim legally unfounded. The decision relied on established jurisprudence stating that the crime's nature is multi-offensive, requiring assessment of harm to the victim's person regardless of financial loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court established that for crimes of robbery, the multi-offensive nature mandates evaluating all harmful effects, including personal injury, even when property damage is negligible or non-existent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO CRISTIAN nato a CATANZARO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 26 marzo 2021, che aveva condannato Cristofaro Cristian alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria ed evasione aggravata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura plurioffensiva del delitto "de quo", secondo cui occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (v., Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01), puntualmente richiamata dalla Corte territoriale, a pagina 3, per sottolineare come nonostante non vi sia stata alcuna apprezzabile lesione patrimoniale, le concrete modalità dell'azione nel complesso considerate non potevano conciliarsi con il riconoscimento dell'attenuante in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il President