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Ordinanza — n. 6032/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, resisting officials, and assault due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for theft, resisting a public official, and assault. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the assault charge and contested the intent behind the theft, but the court found these arguments irrelevant to the Supreme Court's jurisdiction. The decision emphasized that appellate courts cannot re-examine factual evidence already adequately assessed by the trial judge and that generic mitigating circumstances require positive justification not present in this case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or reassess the weight of proof already determined by the court of appeal, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal re-evaluation evidence criminal conviction upheld generic mitigating circumstances jurisdiction Supreme Court motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza del dolo di ricettazione e, in subordine, censurano il diniego dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGORE VASILE SEBASTIAN nato il 06/05/1997 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 7 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanciano, in data 14 luglio 2020, nei confronti di Grigore Vasile Sebastian, confermava la condanna per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dichiarando estinto, per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 /1975, e rideterminando, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione con riferimento alla prova della sussistenza del delitto di lesioni personali, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi di natura dichiarativa e documentale da cui emergeva la pacifica integrazione del reato di cui al capo C dell'imputazione;

Considerato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza del dolo di ricettazione e, in subordine, censurano il diniego dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., si limitano a riproporre censure in fatto inerenti a questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, da un lato sottolineando come il rinvenimento del prevenuto in fuga alla guida dell'auto di provenienza furtiva, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione in merito, logicamente integrasse il delitto di ricettazione, e dall'altro come il valore della res ricettata, nonché le circostanze del fatto, ostassero al riconoscimento dell'invocata attenuante;

Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensor