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Ordinanza — n. 6031/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specificity regarding criminal liability motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaint was deemed generic and merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellate court confirmed that the evidence, including the photograph on forged documents, sufficiently proved the appellant's sole possession and responsibility for the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new specific criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic complaint criminal liability repetitive arguments prove fabbricate uso di un documento falso falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILII GABRIELE nato il 29/04/1958 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata il 18 febbraio 2020, che aveva condannato Pompilii Gabriele alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale del tutto genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, a pagina 3, come la fotografia dell'imputato apposta sui documenti contraffatti provava con certezza che questi ne fosse il solo fruitore, mentre la responsabilità per la ricettazione dei timbri si desumeva chiaramente dal collegamento con le carte di identità contraffatte, una delle quali riportava i dati anagrafici di un soggetto residente nel comune di San Benedetto del Tronto di cui il timbro falsificato recava la dicitura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente