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Ordinanza — n. 6030/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated misappropriation conviction for citing non-justiciable factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for aggravated misappropriation. The appellant argued against the court's finding of guilt and the application of the property damage aggravating circumstance, but these were deemed non-justiciable factual issues already resolved by lower courts. The court ruled that such factual assessments fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: Factual assessments made by lower courts regarding criminal liability and aggravating circumstances are non-justiciable in cassation proceedings and cannot be challenged on grounds of violation of law or lack of motivation.

Parole chiave

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criminal appeal non justiciable facts aggravating circumstance misappropriation crime cassation review limits bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 61 n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ALDO ANDREA nato a BLEVIO il 19/02/1955 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Como, in data 18 gennaio 2021, nei confronti di Rossi Aldo Andrea, in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 9 della sentenza impugnata, anche con il richiamo alle valutazioni del primo giudice, ha sottolineato l'evidente colpevolezza del prevenuto, sconfessando le alternative prospettazioni proposte dalla difesa;

Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, si limita a riproporre una questione già adeguatamente affrontata da entrambi i giudici di merito, che con valutazione esente dai vizi lamentati, hanno ritenuto integrata la circostanza ex art. 61 n. 7 cod. pen. sulla base della obiettiva significatività della somma oggetto di appropriazione (sul punto, Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid