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Ordinanza — n. 6029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific lack of connection with the lower court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's rejection of a specific ground for appeal violated the law by failing to address the claim for anomalous joint authorship and reclassification of the crime. The court rejected this argument, finding the appeal ground was merely a reproduction of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge without procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is specific but does not relate to the contested decision, as it merely reproduces facts or legal questions already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific ground requirement reproduction of issues exhaustion of facts procedural defect condono delle spese procedurali recupero dei costi ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTULIGA NICOLAE ILIE nato il 10/07/1990 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 21 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 20 febbraio 2019, nei confronti di Mutuliga Nicolae Ilie, in relazione al reato di rapina, attenuato ex art. 116, secondo comma, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura per violazione di legge la declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame volto ad ottenere l'esclusione del concorso anomalo e la riqualificazione del fatto nel delitto di furto aggravato, risulta manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile il motivo perché aspecifico, risultando meramente riproduttivo di questioni, peraltro in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente