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Ordinanza — n. 6028/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as mitigation absorbed by special provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reduce the sentence for recidivism. The appellant argued for a lesser penalty based on the special mitigation of 'special poverty of the damage,' but the court found this mitigation was already absorbed by the general mitigation for recidivism. Consequently, the court rejected the claim that the lower sentence was unjustified.

Regesto Legislator

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Art. 648, second comma, fourth paragraph of the Penal Code; Art. 648, second comma, fourth paragraph of the Penal Code: The special mitigating circumstance of special poverty of the damage is absorbed by the general mitigating circumstance of recidivism when the conviction is based on the reduced value of the stolen goods.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism mitigation special poverty damage absorption of circumstances recidivism penalty Italian Penal Code attenuazione della pena diminuzione di valore deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 474 of the Penal Code
pen., ha dichiarato di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 648, second comma, fourth paragraph of the Penal Code
Art. 61, number 2 of the Penal Code
art. 474 cod. pen
pen., ha dichiarato di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEYE DAOUDA nato il 25/10/1955 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata il 27 novembre 2018, che aveva condannato Beye Daouda alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma (attuale quarto comma), 61 n. 2 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui al capo B) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamato dal giudice di appello, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione si fosse basato principalmente sulla valutazione della componente patrimoniale del danno, alla luce del numero esiguo dei beni ricettati e del loro ridotto valore commerciale; considerato che la circostanza attenuante comune risulta così pacificamente assorbita in quella, più favorevole, speciale di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre