Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Dell'Anna Pierluigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding lack of motivation and prescription were merely repetitive of issues already rejected by lower courts without logical or legal flaws. Furthermore, the court noted that the ordinary prescription period had expired on June 27, 2022, after the appellate judgment, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Supreme Court may declare an appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appeal is procedurally defective, precluding any review of non-punishment causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNA PIERLUIGI nato a SANTA VITTORIA IN MATENANO il 29/12/1960 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, pronunciata in data 1 febbraio 2021, che aveva condannato Dell'Anna Pierluigi alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di reato di appropriazione indebita. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine a diversi profili riguardanti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di ricostruzione del fatto non consentiti in sede di legittimità e, comunque, già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con argomentazioni prive dei denunciati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato, rimaste prive di riscontri fattuali e sul dato incontrovertibile della mancata restituzione delle vetture alla scadenza del contratto di noleggio con conseguente interversione del possesso); considerato altresì che anche l'ulteriore censura in ordine all'intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondata in presenza di condotte consumate dal 15/04/2011 al 19/07/2011 (primo fatto), il 17, 18 e 25 maggio 2011 (secondo fatto) ed il 15/06/2011 (terzo fatto): orbene, preso atto della riconosciuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e della durata complessiva delle sospensioni delle prescrizioni (gg. 438, per differimento dell'udienza del 21/07/2015 al 06/07/2015 e del 06/07/2015 al 07/12/2016, per legittimo impedimento dell'imputato, per differimento altresì dell'udienza del 12/04/2017 al 17/01/2018, per astensione dalle udienze da parte del difensore e, infine, per differimento dell'udienza del 16/01/2019 al 13/02/2019 per rinvio semplice in pendenza di trattative tra le parti), il termine ordinario già prorogato per gli eventi interruttivi (pari a complessivi anni dieci), avendo come riferimento la condotta più risalente (15/04/2011), si fissa definitivamente, per l'episodio più "vecchio", alla data del 27/06/2022, successiva alla pronuncia della sentenza di appello; considerato infine che, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità dei ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensor