Cassation court dismisses appeal for attempted extortion, citing lack of mental disorder elements and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Di Martino's appeal inadmissible regarding his conviction for attempted extortion. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mental disorder under Articles 88 and 89 of the Penal Code, but this claim was deemed merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The court upheld the original judgment because no new evidence or legal grounds were presented to challenge the expert report's conclusion that the defendant lacked the necessary mental capacity at the time of the alleged crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 88, 89 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new elements to challenge the expert findings on mental disorder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 29/03/1990 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 maggio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 4 novembre 2019, nei confronti di Di Martino Giovanni, in relazione al reato continuato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento del vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, in particolare alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, condividendo le logiche e puntuali conclusioni espresse nella relazione peritale, ha evidenziato come non vi fossero elementi per ritenere integrato il vizio totale o parziale di mente del prevenuto al momento dei fatti contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.