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Ordinanza — n. 6022/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and reiteration of inadmissible arguments regarding fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6022/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Levak Diego inadmissible, confirming the lower court's fraud conviction. The appellant's first ground was rejected as generic and outside the scope of cassation review, while the second ground merely repeated a previously declared inadmissible argument without new specific criticisms. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and within cassation scope; generic complaints or reiterations of inadmissible grounds result in dismissal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible grounds generic complaint fraud conviction cassation review rivendita retrocessione di credito contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK DIEGO nato a ROMA il 25/03/1985 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 19 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 12 novembre 2020, nei confronti di Levak Diego, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui si osserva che dalla documentazione acquisita risulta che la manomissione del contachilometri è stata operata dall'imputato subito dopo l'acquisto della vettura intervenuto il 13/1/2015 e prima di rivenderla alle persone offese solo quindici giorni dopo.

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, ripropone pedissequamente il motivo di appello già dichiarato inammissibile, risultando dunque a sua volta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, né censura l'affermazione di genericità del gravame. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden