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Ordinanza — n. 6016/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6016/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAGUA GIGO nato il 09/11/1989 KARCHAVA GRIGOL nato il 18/12/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 dicembre 2021, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani, pronunciata il 7 maggio 2021, che aveva condannato Gagua Gigo e Karchava Grigol alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il comune motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo di specificità e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il comune motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo di specificità e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione estinzione dell'obbligazione rinuncia alla motivazione decisione giustificata dell'assicuratore abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il comune motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAGUA GIGO nato il 09/11/1989 KARCHAVA GRIGOL nato il 18/12/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 dicembre 2021, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani, pronunciata il 7 maggio 2021, che aveva condannato Gagua Gigo e Karchava Grigol alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il comune motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo di specificità e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden