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Ordinanza — n. 6015/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 15 ottobre 2019, che aveva condannato Dolcemascolo Antonino, Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e il solo Taraschi Ciro anche per il reato di lesioni personali aggravate. Ricorso nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro. Ritenuto che il primo motivo, identico, dei ricorsi presentati nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, è manifestamente infondato in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione di un verbale di sommarie informazioni raccolte dalla difesa nonché in ordine al mancato riconoscimento di Dolcemascolo Francesco da parte delle persone offese, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da criticità giustificative, hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle persone offese, in quanto precise ed estrinsecamente riscontrate, anche rispetto al riconoscimento di Dolcemascolo Francesco quale soggetto con il braccio fasciato, mentre il giudice di primo grado aveva già ritenuto inverosimile la versione resa dal Magrì, poiché del tutto sfornita di elementi obiettivi di conferma;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro. Ritenuto che il primo motivo, identico, dei ricorsi presentati nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, è manifestamente infondato in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione di un verbale di sommarie informazioni raccolte dalla difesa nonché in ordine al mancato riconoscimento di Dolcemascolo Francesco da parte delle persone offese, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da criticità giustificative, hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle persone offese, in quanto precise ed estrinsecamente riscontrate, anche rispetto al riconoscimento di Dolcemascolo Francesco quale soggetto con il braccio fasciato, mentre il giudice di primo grado aveva già ritenuto inverosimile la versione resa dal Magrì, poiché del tutto sfornita di elementi obiettivi di conferma;

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata difetto di motivazione motivi validi motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCEMASCOLO ANTONINO nato a PALERMO il 01/02/1960 DOLCEMASCOLO DEBORA nato a PALERMO il 15/02/1993 TARASCHI CIRO nato a NAPOLI il 23/06/1989 DOLCEMASCOLO FRANCESCO nato a PALERMO il 28/07/1999 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; _,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 15 ottobre 2019, che aveva condannato Dolcemascolo Antonino, Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata e il solo Taraschi Ciro anche per il reato di lesioni personali aggravate. Ricorso nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro. Ritenuto che il primo motivo, identico, dei ricorsi presentati nell'interesse di Dolcemascolo Debora, Dolcemascolo Francesco e Taraschi Ciro, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, è manifestamente infondato in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza medesima; considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione di un verbale di sommarie informazioni raccolte dalla difesa nonché in ordine al mancato riconoscimento di Dolcemascolo Francesco da parte delle persone offese, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da criticità giustificative, hanno ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni fornite dalle persone offese, in quanto precise ed estrinsecamente riscontrate, anche rispetto al riconoscimento di Dolcemascolo Francesco quale soggetto con il braccio fasciato, mentre il giudice di primo grado aveva già ritenuto inverosimile la versione resa dal Magrì, poiché del tutto sfornita di elementi obiettivi di conferma;

Ricorso nell'interesse di Dolcemascolo Antonino. Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Dolcemascolo Antonino, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere