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Ordinanza — n. 6014/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6014/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCI LONGO GIOVANNI nato a LUCERA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 9 luglio 2018, nei confronti di Faccilongo Giovanni, in relazione al reato di riciclaggio di parti di un ciclomotore. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di riciclaggio, e non di ricettazione, oltre ad essere evidentemente generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretta valutazione delle emergenze processuali dal giudice di merito alle pagine 4 e 5; ed infatti è stato accertato che al telaio acquistato dell'imputato e risalente al 2008 erano stati assemblati pezzi di altro ciclomotore di produzione successiva e di sicura provenienza illecita e i giudici di merito hanno concordato sul fatto che solo l'imputato ha potuto realizzare la detta manomissione che integra il delitto contestato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente abuso di materiali recidiva nell'infrazione rifiuti non recuperabili consegna dei mezzi ausiliari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCI LONGO GIOVANNI nato a LUCERA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 9 luglio 2018, nei confronti di Faccilongo Giovanni, in relazione al reato di riciclaggio di parti di un ciclomotore. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di riciclaggio, e non di ricettazione, oltre ad essere evidentemente generico, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretta valutazione delle emergenze processuali dal giudice di merito alle pagine 4 e 5; ed infatti è stato accertato che al telaio acquistato dell'imputato e risalente al 2008 erano stati assemblati pezzi di altro ciclomotore di produzione successiva e di sicura provenienza illecita e i giudici di merito hanno concordato sul fatto che solo l'imputato ha potuto realizzare la detta manomissione che integra il delitto contestato;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, censurando in particolare la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, avendo la corte di appello ampiamente evidenziato a pagina 6 come il reato in questione fosse espressivo dell'indifferenza mostrata dal prevenuto rispetto alle plurime precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, e dunque l'assoluta congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale, senza che vi fossero elementi tali da poterla ulteriormente mitigare;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i