Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE EMANUELE nato a NISCEMI il 20/04/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2021, nei confronti di Fidone Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.Igs. 159/2011. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione sotto il profilo della prova del dolo e il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, risultano del tutto generici, poiché non si confrontano con la motivazione della corte di merito che alle pagine 2, 4 e 5 ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati dal ricorrente:il ricorrente neppure indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione ricettazione eccezione di illegalità causa illecita dubbio circa il carattere di infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 648 cod. pen
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2021, nei confronti di Fidone Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE EMANUELE nato a NISCEMI il 20/04/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2021, nei confronti di Fidone Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.Igs. 159/2011. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione sotto il profilo della prova del dolo e il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, risultano del tutto generici, poiché non si confrontano con la motivazione della corte di merito che alle pagine 2, 4 e 5 ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati dal ricorrente:il ricorrente neppure indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President