Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE EMANUELE nato a NISCEMI il 20/04/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2021, nei confronti di Fidone Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.Igs. 159/2011. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione sotto il profilo della prova del dolo e il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, risultano del tutto generici, poiché non si confrontano con la motivazione della corte di merito che alle pagine 2, 4 e 5 ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati dal ricorrente:il ricorrente neppure indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 6013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDONE EMANUELE nato a NISCEMI il 20/04/1960 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 8 aprile 2021, nei confronti di Fidone Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.Igs. 159/2011. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione sotto il profilo della prova del dolo e il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, risultano del tutto generici, poiché non si confrontano con la motivazione della corte di merito che alle pagine 2, 4 e 5 ha ampiamente argomentato in ordine ad entrambi i profili censurati dal ricorrente:il ricorrente neppure indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President