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Ordinanza — n. 6012/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCEL nato a PIETRASANTA il 17/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata il 17 luglio 2014, che aveva condannato Lanza Marcel alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di ricettazione di tessere bancomat e due delitti di indebito utilizzo dei predetti bancomat. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione furto aggravato risarcimento per atto illecito causa legittima abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCEL nato a PIETRASANTA il 17/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata il 17 luglio 2014, che aveva condannato Lanza Marcel alla pena ritenuta di giustizia per due delitti di ricettazione di tessere bancomat e due delitti di indebito utilizzo dei predetti bancomat. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente