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Ordinanza — n. 6011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for property crimes and corporate liability due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Laura and Marzia Bonora inadmissible. The lower court had convicted the sisters for property crimes and corporate liability, finding them habitually engaged in such offenses. The court rejected the arguments that the conviction lacked legal basis or failed to exclude recidivism, deeming them manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or arguments already refuted by the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals property crimes corporate liability recidivism lack of merit mancata prova di parzialità verosimiglianza della persecuzione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONORA LAURA nato a RAVENNA il 08/08/1980 BONORA MARZIA nato a LUGO il 25/11/1984 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 12 giugno 2018, nei confronti di Laura Bonora e di Marzia Bonora, in relazione ai reati di cui agli artt 110, 624 cod. pen. (capo A) e 81 cpv., 110 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (capo B). Rilevato che la prima comune doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il capo B), è del tutto aspecifica, evocativa di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondata alla luce delle evidenze processuali raccolte e correttamente valutate in sede di sentenza impugnata (v. pagg. 2 e 3);

Considerato che la seconda comune doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale riconosciuto che, alla luce dei precedenti penali delle due imputate, sia possibile affermare come le stesse siano abitualmente dedite alla commissione di reati contro il patrimonio, così da far ritenere che quello oggi giudicato costituisca espressione di un'aumentata pericolosità sociale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente