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Ordinanza — n. 6009/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding extortion attempt conviction based on victim's statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion against Montechiaro Giuseppe. The appellant argued the trial court erred by relying on the victim's statements despite finding them uncredible, claiming the victim merely felt molested rather than threatened. The court rejected this, ruling that the threat's capacity to coerce intent must be assessed objectively against concrete circumstances, not requiring proof the victim was actually intimidated.

Regesto Legislator

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Art. 190 c.p.p.; The court's duty to motivate a judgment does not require the court to accept the victim's subjective perception of threats if the objective elements of the crime are established, as the capacity to coerce intent must be evaluated based on concrete circumstances regardless of the victim's actual feeling of intimidation.

Parole chiave

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attempted extortion criminal appeal lack of motivation objective threat assessment coercion of intent inadmissible appeal victim credibility estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 190 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 36698 del 19/06/2012
(Sez. 2, Sentenza n. 36698 del 19/06/2012 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTECHIARO GIUSEPPE nato a SALERNO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 5,3\ecno 18 gennaio 2021 dal tribunale di 1Paierrncl che ha dichiarato la responsabilità di Montechiaro Giuseppe in ordine al delitto di tentata estorsione. Rilevato che con l'unico articolato motivo la difesa deduce vizio di motivazione in quanto i giudici pur non ritenendo credibile la persona offesa hanno fondato sulle sue dichiarazioni il giudizio di colpevolezza. Osserva il ricorrente che la persona offesa ha riferito di non essersi sentito minacciato ma soltanto molestato dall'imputato e che la Corte ha ritenuto preferibile ritenere che abbia voluto ridimensionare le accertate minacce dell'imputato. il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione osservando peraltro che La persona offesa ha riferito le espressioni minatorie relative anche ai suoi figli pronunciate dall' imputato che, a prescindere da quanto riferito dalla stessa persona offesa, devono ritenersi idonee a cagionare preoccupazione e timore e a coartare la volontà del loro destinatario.

È stato infatti precisato che ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. (Sez. 2, Sentenza n. 36698 del 19/06/2012 Ud. (dep. 24/09/2012 ) Rv. 254048 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres