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Ordinanza — n. 6008/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite elements of the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground, alleging a misclassification of robbery as aggravated theft, was deemed too generic and failed to specify the contested points. The court ruled that the lower court's judgment explicitly detailed the use of violence for impunity, yet the appellant did not identify the specific elements forming the basis of their complaints, preventing the appellate judge from exercising their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and the elements underlying them; a generic allegation without reference to specific parts of the decision renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds elements of complaint robbery misclassification procedural requirements altri reati motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/04/1964 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 19 febbraio 2019, nei confronti di Capuano Francesco, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto e ne invoca la derubricazione in quello di furto aggravato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che alle pagine 3 e 4 ha ampiamente evidenziato come il prevenuto avesse esercitato violenza sulla vittima al fine di procurarsi l'impunità per la sottrazione in precedenza compiuta, secondo lo schema della rapina impropria, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid