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Ordinanza — n. 6006/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific complaints are inadmissible or manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Bani's appeal against the Court of Appeal of Bologna inadmissible. The appellant raised specific complaints regarding statutory provisions and sentencing factors, but the court found them either inadmissible for being raised for the first time or manifestly unfounded given the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Bani was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-ter, 493-ter, 99, 62, 62-bis, 131-bis cod. pen.; Specific complaints must be substantiated and not merely reiterate factual reconstructions already examined at the trial level, while complaints raised for the first time in appeal proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific complaints manifestly unfounded first time raising sentencing factors court costs criminal liability mezzo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 393-ter cod. pen.
Rilevato che la prima doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 393-ter (rectius, 493-ter) cod.
Art. 493-ter cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
deve considerarsi come non scrutinabile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza, la quarta e la quinta doglianza, che lamentano rispettivamente il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella di cui all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
deve considerarsi come non scrutinabile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza, la quarta e la quinta doglianza, che lamentano rispettivamente il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
e la mancata pronuncia di sentenza ex art. 131-bis cod.
art. 62- bis cod. pen
pen., quella di cui all'art. 62- bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e la mancata pronuncia di sentenza ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANI MAURO nato a UMBERTIDE il 20/02/1958 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 23 luglio 2020, nei confronti di Mauro Bani, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione. Rilevato che la prima doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 393-ter (rectius, 493-ter) cod. pen. è del tutto aspecifica (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativa di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondata (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata);

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge in relazione all'art.99 cod. pen. deve considerarsi come non scrutinabile, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità; Considerato che la terza, la quarta e la quinta doglianza, che lamentano rispettivamente il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella di cui all'art. 62- bis cod. pen. e la mancata pronuncia di sentenza ex art. 131-bis cod. pen. sono del tutto aspecifiche e comunque manifestamente infondate avendo la Corte territoriale motivato le ragioni delle proprie decisioni, riconoscendo che: il danno cagionato alla persona offesa (pari a circa 1.500 euro) non poteva ritenersi irrilevante; l'imputato aveva a suo carico numerosi precedenti specifici, aveva ostinatamente negato ogni addebito, aveva approfittato della conoscenza della vittima e delle sue condizioni fisiche, non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; in presenza di danno non irrisorio, di approfittamento delle limitazioni fisiche della controparte, della fiducia carpita per i precedenti rapporti e delle intrinseche modalità della condotta (divenendo recessivi i dati della revoca della costituzione di parte civile e del pregresso risarcimento del danno), doveva escludersi che il fatto potesse essere considerato come di lieve entità;

Considerato che, per le ragioni dinanzi esposte, va escluso il riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nuovamente richiesta dalla parte ricorrente con memoria inviata a mezzo pec in data 11/01/2023; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensor