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Ordinanza — n. 6003/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated robbery as groundless and specific factual arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Bellaviti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bellaviti argued that the Court of Appeal's decision contained specific motivational flaws regarding his criminal responsibility, but the court found these claims to be entirely unsubstantiated. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated previously examined points and proposed alternative factual reconstructions forbidden in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The cassation court declares an appeal inadmissible when the grounds are entirely unsubstantiated, merely repeat prior examinations, or propose alternative factual reconstructions forbidden in this stage of proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unsubstantiated grounds factual reconstruction forbidden criminal responsibility review procedural costs award motivi di cassazione detrazioni e rimborsi debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAVITI MICHELE nato a RHO il 09/11/1945 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in data 20 febbraio 2020, nei confronti di Michele Bellaviti, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di porto d'armi in luogo pubblico. Rilevato che l'unico motivo di doglianza proposto, che lamenta vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità è del tutto aspecifico (riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito), evocativo di censure in fatto (proponendo ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità) e comunque manifestamente infondato (alla luce delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità: v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente