Italian Court dismisses appeal for lack of legal standing regarding minor crime recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by four defendants inadmissible due to procedural defects. The appellants argued that the lower courts failed to recognize a specific minor crime under Article 73 of the relevant decree, claiming violations of law and reasoning flaws. The court rejected these claims because they constituted mere complaints about factual assessments already properly evaluated by the trial judges without specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1, 4, 5 d.P.R. 309/90; Appeals based on mere complaints regarding factual assessments of minor crimes without specific legal criticism are inadmissible in the Court of Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUANO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/12/1978 CAPUANO AGOSTINO nato a NAPOLI il 30/08/2002 CAPUANO EUGENIO nato a POZZUOLI il 22/05/2001 ARTIACO GIULIA nato a POZZUOLI il 21/04/1981 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che l'unico motivo del cumulativo ricorso proposto da Capuano Vincenzo, Capuano Agostino, Capuano Eugenio e Artiaco Giulia - con cui i medesimi, ritenuti responsabili dei reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione per mancato riconoscimento del reato di cui art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pag.
3) e dalla conforme sentenza di primo grado (pagg. 16 e 17); Considerato, inoltre, che il motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e dalla conforme sentenza di primo grado, che, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, hanno non illogicamente argomentato le ragioni ostative al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che it ricorso dev0 essere dichiaratO inammissibi4, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 20