Cassation appeal dismissed as criminal penalty issues fall within trial court's discretionary power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the criminal penalty was not permitted in a legality proceeding. The appellant argued the sanction was illogical and lacked sufficient motivation, but the court noted that reviewing the exercise of the trial judge's discretionary power is prohibited at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, n. 1, c.p.p.; Art. 606, c.p.p.: A cassation appeal challenging the substantive exercise of the trial judge's discretionary power regarding criminal penalties is inadmissible as it precludes the appellate court from re-evaluating the merits of the punishment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIBA SAMIR nato il 23/02/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui Belaida Samir si duole della asserita violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, sia con riguardo alla determinazione della pena (non superiore alla media edii:tale e comunque congruamente motivata), sia con riguardo all'applicazione della recidiva ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.