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Ordinanza — n. 5868/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal appeal grounds for inadmissibility and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessandro Barletta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific criminal classifications and mitigating circumstances, but the Court ruled that the first three grounds were inadmissible because they reproduced issues already properly examined by the lower court on merits or involved non-appealable topics like sentencing. The fourth ground was rejected as it was not raised during the appellate proceedings, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the court of first instance on the merits, concern non-appealable sentencing issues, or were not properly raised during the appellate stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of lower court arguments sentencing non-appealable procedural time limits Italian Supreme Court reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 73, commi 1, 4 e 5 d.P.R. 309/90
Art. 62, n. 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 23/09/1997 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso proposto da Alessandro Barletta - con cui il medesimo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stati ritenuti i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e per omessa riqualificazione nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, t.u.s., quantomeno con riguardo alla detenzione di cocaina - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che, con giudizio di merito qui altrimenti non sindacabile, in relazione alla significativa quantità (anche della cocaina), alla qualità della droga (e dell'elevato principio attivo, anche della cocaina) ed alle modalità della condotta, ha escluso il fatto di lieve entità individuando "uno smercio con modalità da supermarket" e reputando non provato il dedotto, anche solo parziale, uso personale;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui l'imputato deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta la violazione della legge penale e l'omessa motivazione con riguardo alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto in appello, neppure nel corso dell'udienza di discussione, stando al verbale in atti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre