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Ordinanza — n. 5867/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and failure to meet procedural requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared two appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. Alaimo Nino's appeal was rejected because it lacked specificity regarding seized items and failed to meet the requirements of Article 85-bis of the relevant decree, while Alaimo Bruno's appeal was dismissed for not falling within the limited exceptions of Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that neither request could be evaluated on the merits due to these procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis D.P.R. 309/1990; Art. 448, para. 2-bis, Art. 610, para. 5-bis, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and fall within statutory exceptions; otherwise, they are inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal procedure appeals inadmissibility de plano lack of specificity seizure motivation procedural requirements inutilizzabilità delle prove illecite alibi azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 240, first paragraph, Criminal Code
Art. 85-bis of D.P.R. 309/1990
Art. 129 of the Criminal Procedure Code
Considerato che il ricorrente Alaimo Bruno lamenta l'assenza di congrua motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, paragraph 2-bis, Criminal Procedure Code
in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, trattandosi dunque di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, paragraph 5-bis, Criminal Procedure Code
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorrente Alaimo Bruno lamenta l'assenza di congrua motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALAIMO NINO nato a CASERTA il 31/12/1997 ALAIMO BRUNO nato a BUSTO ARSIZIO il 10/12/1974 avverso la sentenza del 17/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIdato avviso pliern t/i(01,434 ikt-A-trl 1,111{0g udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il ricorso di Alaimo Nino - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 240, primo comma, cod. pen. e la mancanza della motivazione con riguardo alla disposta confisca, rilevandosi che la stessa riguardava anche denaro e telefoni cellulari rispetto ai quali non era stata motivata la pertinenza con il reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto risulta non specifico, non confrontandosi il ricorrente con l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 né avendo il medesimo allegato al ricorso il verbale di sequestro (ai beni oggetto del quale la statuizione censurata si riferisce), impedendo pertanto a questa Corte di valutare se la disposta confisca necessitasse o meno di particolare motivazione;

Considerato che il ricorrente Alaimo Bruno lamenta l'assenza di congrua motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, trattandosi dunque di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», con conseguente definibilità de plano a sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lessa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2