Ordinanza — n. 5866/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTAH BOUCHAIB nato il 15/03/1988 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione con riguardo all'omessa riqualifica del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, pur avendo la sentenza non illogicamente argomentato sul punto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTAH BOUCHAIB nato il 15/03/1988 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione con riguardo all'omessa riqualifica del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti, pur avendo la sentenza non illogicamente argomentato sul punto;
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ssa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2