Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant, Nicola Pompili, raised a generic complaint regarding the lack of sufficient motivation in the preliminary judgment regarding the application of the penalty. The court ruled that such a vague objection does not fall within the narrow exceptions allowing cassation review, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic complaints about the lack of motivation in the judgment, as it must strictly adhere to the limited grounds of the imputant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILI NICOLA nato a FROSINONE il 06/09/1960 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE UtoanLusg_suje_p_ain- udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che il ricorrente lamenta del tutto genericamente l'assenza di congrua motivazione in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre