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Ordinanza — n. 5864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/11/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidrato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso straordinario è stato proposto da soggetto non legittimato, vale a dire dal difensore non munito di procura speciale (cfr. Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269186); Ritenuto, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Gssa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269186); Ritenuto, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Gssa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico ricorso straordinario per nullità legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/11/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidrato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso straordinario è stato proposto da soggetto non legittimato, vale a dire dal difensore non munito di procura speciale (cfr. Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269186); Ritenuto, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Gssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022.