Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack legal merit regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Elriahi Sabri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was illogical and unmotivated, claiming a need for re-evaluation of evidence. The court rejected this, ruling that the complaints were merely expressions of dissatisfaction rather than substantive legal arguments, as the first-instance judge had already provided coherent reasoning based on the defendant's criminal capacity and lack of positive factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding factual assessments or the refusal of mitigating circumstances without demonstrating a violation of law or a lack of logical coherence in the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELRIAHI SABRI nato il 14/08/1992 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui Elriahi Sabri deduce la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in relazione alla non concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché in quanto afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo il giudice di merito congruamente argomentato la decisione in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e dell'assenza di elementi di segno positivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.