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Ordinanza — n. 5862/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity and sentencing violation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Vespa's appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. Vespa argued for procedural nullity regarding notification and requested sentence reduction, but the Court found these grounds legally unfounded and outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal was rejected, and Vespa was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 162, commi 1 e 4, cod. proc. pen.; Art. 601 cod. proc. pen.: Arguments based on interpretative errors contradicting statutory norms or established case law are manifestly unfounded and inadmissible; requests regarding the substantive punishment are not admissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

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procedural nullity appeal inadmissibility sentencing review notification defect legality review domicilio eletto notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 162, commi 1 e 4, cod. proc. pen.
per nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello - è manifestamente infondato perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (art. 162, commi 1 e 4, cod.
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 185, cod. proc. pen.
Art. 420 bis, cod. proc. pen.
Art. 601, cod. proc. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n. 47096 del 15/07/2014, Iori, Rv. 261259
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPA MAURO nato a ASCOLI PICENO il 11/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui Mauro Vespa deduce il vizio violazione della legge processuale, con riguardo agli artt. 178, lett. c), 179, 185, 420 bis, 601 cod. proc. pen. per nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello - è manifestamente infondato perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (art. 162, commi 1 e 4, cod. proc. pen.) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. V, n. 47096 del 15/07/2014, Iori, Rv. 261259); ed invero, lo stesso ricorrente precisa che l'atto contenente la nuova elezione di domicilio con revoca di quella precedente è stato depositato presso la Procura della Repubblica allorquando (5 luglio 2019) pendeva il giudizio di primo grado avtAnti al Tribunale di Ascoli Piceno, definito con sent. del 22 luglio 2019, sicché, non essendovi prova del deposito presso l'autorità giudiziaria procedente - che era il Tribunale e non già la Procura - prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello, non può ritenersi invalida la notificazione effettuata al precedente domicilio eletto presso il difensore di fiducia, il quale, secondo quanto ricavabile dal ricorso, non risulta neppure aver segnalato alla Corte territoriale l'elezione di un nuovo domicilio eccependo la nullità qui per la prima volta, erroneamente, dedotta;

Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge e la omessa motivazione sull'istanza di riduzione della pena irrogata - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive quali riassunte in ricorso; ed invero, sia pur nell'ambito della più ampia motivazione resa sulla congruità del trattamento sanzionatorio con riguardo all'esame delle altre doglianze svolte sul punto dall'appellante (concernenti l'applicazione della recidiva, l'invocazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e l'applicazione in regime di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche), la sentenza impugnata ha congruamente analizzato anche i principali profili invocati dall'imputato a sostegno della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio (v. pag. 8), non illogicamente delineando profili di gravità della condotta e di sfavorevole valutazione della personalità dell'imputato, nonché attinenti alla significativa reiterazione delle condotte illecite, che certamente giustificano la modesta pena inflitta per il reato più grave (prossima al minimo edittale) ed il contenutissimo aumento a titolo di continuazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ossa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 d