Cassation appeal dismissed for filing outside statutory grounds under Art. 448 c.p.p. and Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained of a lack of sufficient motivation regarding the legal qualification of the facts, which is not a recognized ground for review under the cited article. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must be lodged strictly within the statutory grounds of lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding motivation are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO MARILENA nato a GIULIANOVA il 01/02/1968 avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di TERAMOtd-aTcravv1n-5fle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202