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Ordinanza — n. 5861/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for filing outside statutory grounds under Art. 448 c.p.p. and Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained of a lack of sufficient motivation regarding the legal qualification of the facts, which is not a recognized ground for review under the cited article. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must be lodged strictly within the statutory grounds of lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints regarding motivation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statutory grounds for review erroneous legal qualification lack of correlation costs of inadmissible appeal sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO MARILENA nato a GIULIANOVA il 01/02/1968 avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di TERAMOtd-aTcravv1n-5fle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202