Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed issues and insufficient motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Lauria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lauria argued that the lower courts failed to properly address specific criminal charges and sentencing issues, but the Court found these complaints redundant because they merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by both the first-instance and appellate courts. Consequently, the Court ruled that the procedural requirements for admissibility were not met, as the substantive issues lacked novelty and the alleged motivation defects were not evident from the existing records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new grounds not already examined; complaints regarding motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and consistent with prior decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA FABRIZIO nato a L'AQUILA il 20/06/1984 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto da Fabrizio Lauria - ritenuto responsabile del reati previsti dall'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90 - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito con doppia decisione conforme, non scandita da specifica critica delle argomentazioni spese, e sono comunque manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e dalla conforme pronuncia di primo grado, la cui struttura giustificativa si salda con quella della sentenza di appello per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); Ritenuto, difatti, che le doglianze proposte con tali motivi trovano compiuta e non illogica risposta, in particolare, nella sentenza di primo grado (pagg. 4-6), ove - con considerazioni integralmente confermate dai giudici di appello - sono non illogicamente spiegate le ragioni che giustificano la sussistenza di due distinti reati, uno dei quali, per l'elevata quantità di stupefacente, non suscettibile d'essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità, essendo stato invece l'altro ritenuto come tale sul non illogico rilievo che quantomeno una parte di esso fosse destinato allo spaccio;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembr