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Ordinanza — n. 5857/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for lack of reclassification due to insufficient critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding legal violation and lack of reasoning. The appellant, Stefano Berardinucci, challenged a lower court's refusal to reclassify his drug offense as 'minor' despite possessing approximately 4,000 doses. The court ruled that the appellate court correctly applied established jurisprudence requiring a specific, detailed justification for why certain aggravating factors outweigh mitigating ones, which the lower court provided.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, t.u.s.; Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90: Appeals challenging the refusal to reclassify a crime as minor must provide specific criticism of the lower court's reasoning; generic assertions contradicting statutory interpretation or failing to demonstrate the weighing of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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drug possession reclassification minor offense criteria appeal admissibility judicial reasoning standard aggravating mitigating factors motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, t.u.s.
Rilevato che il primo motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Rilevato che il primo motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb
247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv.
Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa.
256610; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINUCCI STEFANO nato a PESCARA il 20/10/1992 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i due motivi del ricorso con cui Stefano Berardinucci - giudicato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - deduce, rispettivamente, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. p. 4 sentenza impugnata);

Rilevato che il primo motivo è altresì manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante, essendosi sempre affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491); Considerato, in particolare, che, contrariamente a quanto opina il ricorrente, questo consolidato orientamento è stato confermato anche dalla più recente pronuncia delle Sezioni unite, pur essendosi precisata la necessità « che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo); e tale metodo di giudizio vale anche a proposito dell'elemento ponderale, che pure — riconosce la citata decisione - assume spesso un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale, dovendo anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo essere determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento e «ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente» (Sez.

U., sent. 51063/2018); Considerato che la sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto e che il secondo motivo di ricorso è dunque parimenti manifestamente infondato, non essendo censurabili in sede di legittimità le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto della richiesta riqualificazione per l'elevata quantità di stupefacente detenuto (corrispondente a circa 4.000 dosi) e del non manifestamente illogico, conseguente, motivato rilievo circa l'essere comunque tale circostanza indice di una condotta illecita estranea ad un fatto di lieve entità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deci