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Ordinanza — n. 5854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to meet specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the sentence was illegal and that a suspended sentence granted for a prior offense should have been revoked or clarified for the combined penalty. The court ruled that the sentence resulted from a joint agreement between parties and could not be deemed illegal or subject to discretionary suspension without explicit party consent.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence based on a joint agreement is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal joint agreement sentence suspended penalty Article 448 Criminal Procedure Code pene condizionali sanzioni penali formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della (assa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Demian Alexandru
non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Demian Alexandru, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FAUCI MICHELA ROBERTA nato a GALLARATE il 09/03/1983 avverso la sentenza del 15/04/2022 del TRIBUNALE di MONZA Ltatur crvvi-so &Te aar_11; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che la ricorrente lamenta l'illegalità della pena di anni due di reclusione e 100 euro di multa — applicata su richiesta delle parti quale rideterminazione della pena per il reato sub iudice, ritenuto più grave, e un precedente reato già giudicato ritenuto avvinto dalla continuazione — osservando che, essendo stata concessa per il meno grave reato già giudicato la sospensione condizionale della pena, il giudice avrebbe dovuto revocare quel beneficio, ovvero precisare se lo stesso si estendesse alla complessiva pena concordata;

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto, in particolare, che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la pena applicata su concorde richiesta delle parti non può dirsi illegale e il giudice non avrebbe certo potuto subordinarla alla sospensione condizionale, non facendo il beneficio parte dell'accordo, né essendo stata la relativa questione esplicitamente e specificamente devoluta, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice, posto che la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Demian Alexandru, Rv. 277610);

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della (assa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 'Cassa delle ammende. Così deciso il 2