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Ordinanza — n. 5853/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant complained generically about the lack of adequate reasoning regarding the legal qualification of the facts in the lower court's judgment. The court ruled that the appeal must be rejected under Article 610, paragraph 5-bis, as it did not meet the narrow criteria for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on the specific grounds of the appellant's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure legal qualification Cassation grounds procedural requirements motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di revisione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTIANO ENZA nato a TARANTO il 28/07/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di TARANTOa I. udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, l'assenza di congrua motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022.