Italian Supreme Court dismisses appeal for mere factual complaints lacking specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Francucci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that the lower court's reasoning regarding joint liability was illogical or contradictory. It ruled that the arguments constituted mere factual complaints without specific procedural violations or misinterpretations of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible in the jurisdiction of the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCUCCI MARCO nato a RIETI il 14/10/1989 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Marco Francucci, condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla ritenuta corresponsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con non illogica motivazione, fondata, diversamente da quanto opina il ricorrente, su indizi gravi, precisi e concordanti;
Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, parimenti fondato su mere doglianze in punto di fatto, avendo la sentenza, con non illogica motivazione, escluso la possibilità di riqualificare il reato come violazione dell'art. 73, comma 5, t.u.s., per l'assorbente rilievo che trattavasi di detenzione di 274 dosi di cocaina; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaEassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.