Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5851/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks new fact-finding outside the scope of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bertesago inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bertesago challenged a lower court's conviction for a crime under D.Lgs. 74/2000, arguing for a re-evaluation of evidence and alternative legal interpretations. The court rejected these claims, noting that the appeal sought to prefigure a new assessment of facts rather than correct specific legal errors, which falls outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10-ter d.lgs. 74/2000; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to prefigure a re-evaluation of evidence or alternative readings of sources, as this constitutes a new assessment of facts rather than a correction of specific legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal scope of cassation review re-evaluation of evidence legal error correction D.Lgs. 74/2000 procedural costs criminal conviction omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Art. 13 d.lgs. 74/2000
4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 366 c.p.p.
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
art. 13 d.lgs. 74/2000
4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTESAGO GIUSEPPE nato a IZANO il 26/04/1958 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Giuseppe Bertesago, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata;

Considerato, infatti, che la sentenza (pp. 4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022