Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks new fact-finding outside the scope of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bertesago inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bertesago challenged a lower court's conviction for a crime under D.Lgs. 74/2000, arguing for a re-evaluation of evidence and alternative legal interpretations. The court rejected these claims, noting that the appeal sought to prefigure a new assessment of facts rather than correct specific legal errors, which falls outside the scope of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter d.lgs. 74/2000; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to prefigure a re-evaluation of evidence or alternative readings of sources, as this constitutes a new assessment of facts rather than a correction of specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTESAGO GIUSEPPE nato a IZANO il 26/04/1958 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Giuseppe Bertesago, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata;
Considerato, infatti, che la sentenza (pp. 4-5) - esaminando soltanto le doglianze proposte (tra cui non vi era specifica contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) - ha correttamente ritenuto non applicabili la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici manifestamente infondati in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022