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Ordinanza — n. 5850/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Serafino Falconi inadmissible for all proposed grounds. Falconi argued for a re-evaluation of evidence and the material element of the crime, but the Court found these arguments repetitive of issues already decided by the lower court. The decision rests on the principle that appeals to the Court of Cassation require specific, critical analysis of the lower court's reasoning rather than general claims of error.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Court of Cassation specific criticism required repetitive arguments criminal procedure appeal motivi di cassazione esame delle censure formali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONI SERAFINO nato a FORESTO SPARSO il 27/12/1953 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che il ricorso proposto da Serafino Falconi, condannato per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

Osservato, inoltre, che il primo motivo - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'onere probatorio e alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo di imputazione - è altresì inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso sul punto non illogica motivazione anche con riguardo all'avvenuto rilascio delle certificazioni;

Considerato, quanto ai restanti due motivi, che parimenti non si ravvisa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla determinazione della pena, frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 20