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Ordinanza — n. 5849/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns sentencing treatment, not substantive law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Kalbana Kulwant inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, but the court ruled these issues belong to the sentencing phase. Consequently, the court held that such arguments were already adequately examined by the lower court and thus could not be raised in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 74/2000; Appeals concerning the treatment of the penalty are inadmissible in legality proceedings because they concern the sanctioning phase rather than the interpretation of substantive law.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding sentencing treatment conditional suspension generic mitigation abbandono del procedimento per truffa fatture fittizie errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 74/2000
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALBANA KULWANT nato il 15/12/1977 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che con il ricorso proposto da Kalbana Kulwant, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con due distinti motivi, rispettivamente relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Considerato che entrambi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. pp. 2 e 3 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.