Cassation appeal dismissed as it falls outside statutory grounds for challenging a conditional discharge sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of sufficient reasoning regarding the non-conditional discharge under Article 129, but the court noted that such complaints are only admissible if they concern the defendant's will, the link between the request and the sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences granting conditional discharge are inadmissible unless they address the defendant's will, the correlation between the request and the sentence, legal qualification errors, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSANO ANTONIO nato a CROTONE il 21/11/1978 avverso la sentenza del 26/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA Lato uvicn -aIle part udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'assenza di congrua motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 20