Cassation appeal dismissed as it falls outside statutory grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lack of sufficient reasoning regarding the non-acquittal under Article 129, but the court noted that this ground is limited to issues concerning the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected under Article 610, paragraph 5-bis, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not fall within the strictly enumerated grounds of lack of will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERIDI SAMIR BEN ALI nato il 06/04/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BERGAMO Lloav.visacra ti udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente lamenta l'assenza di congrua motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Lassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2