Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for acquittal based on lack of sufficient reasoning in the sentencing judgment, but the court found their request did not fall within the specific exceptions allowed by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict criteria for admissibility regarding the expression of the accused's will or legal qualification errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be rejected if these conditions are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HERFAOUI EL MOSTAFA nato il 01/03/1987 MEZIANE ALLAL nato il 30/07/1978 MEZIANE SAID nato il 07/01/1987 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOgjp1-92à7vi udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i ricorrenti lamentano l'assenza di congrua motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il cumulativo ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 20