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Ordinanza — n. 5845/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating issues already decided by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Parolisi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Parolisi argued that the lower court violated criminal law by applying contested recidivism and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated grievances already properly examined and decided upon by the Court of Appeal in its prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-litigates grievances already adequately and correctly examined by the Court of Appeal, without presenting new grounds or legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of grievances Court of Appeal recidivism application mitigating circumstances procedural economy Cassation jurisdiction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAROLISI LUIGI nato a NAPOLI il 24/09/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorso con cui Luigi Parolisi contesta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata applicata la contestata recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, poiché ci si limita a riproporre doglianze già sollevate con l'appello ed adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale e a contestare il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.