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Ordinanza — n. 5844/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding minor offense exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Sabarese inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to apply the exclusion of punishability for minor offenses under specific articles of the Penal Code. The court rejected this claim because the exclusion does not apply to sports-related crimes punishable by more than two years and six months, rendering the legal grounds for the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, n. 401/1989; Art. 131 bis, secondo comma, cod. pen.; Appeals based on the exclusion of punishability for minor offenses are inadmissible when the crime involves sports manifestations and carries a sentence exceeding two years and six months.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minor offense exclusion sports-related crimes penal code provisions court costs order sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, n. 401 del 1989
32907/22 e fissato alla medesima udienza di trattazione presso questa Settima sezione, originato dalla trasmissione a questa Corte, ex art. 670, comma 2, cod.
Art. 131 bis, secondo comma, cod. pen.
Art. 670, comma 2, cod. proc. pen.
32907/22 e fissato alla medesima udienza di trattazione presso questa Settima sezione, originato dalla trasmissione a questa Corte, ex art. 670, comma 2, cod.
Art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABARESE MASSIMO nato a NOCERA INFERIORE il 29/01/1981 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Considerato che l'unico motivo del ricorso con cui Massimo Sabarese, ritenuto responsabile del reato continuato previsto dall'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato; ed invero, premesso che, trattandosi di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive punito con pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può comunque essere riconosciuta, giusta la preclusione fissata dall'art. 131 bis, secondo comma, cod. pen., le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (v. p. 2);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Dato atto della intervenuta riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 32907/22 e fissato alla medesima udienza di trattazione presso questa Settima sezione, originato dalla trasmissione a questa Corte, ex art. 670, comma 2, cod. proc. pen., dell'istanza proposta dal competente pubblico ministero al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza di condanna qui impugnata dal ricorrente Massimo Sabarese, erroneamente ritenuta definitiva dal 28 maggio 2022, non essendosi tenuto conto del tempestivo deposito del ricorso per cassazione;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, avendo il giudice dell'esecuzione già sospeso in via interinale l'efficacia esecutiva della sentenza ed essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile, non deve al proposito adottarsi alcuna altra statuizione, conseguendo alla presente pronuncia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ex art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Previa riunione con il fascicolo n. RG 32907/22, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre