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Ordinanza — n. 5842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for illegal penalty and lack of mitigating circumstances due to settlement waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Del Prete and Casaburi inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants argued for an illegal penalty and the omission of generic mitigating circumstances, but the court noted that their prior settlement agreement waived these specific grievances. Consequently, the court ruled that since the appellants did not raise the only exceptions to the settlement waiver, the appeals lacked admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when parties have agreed to settle specific grievances, as such agreements preclude raising those same issues in subsequent litigation unless reserved for illegal penalties or defects in consent.

Parole chiave

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settlement waiver inadmissible appeals generic mitigating circumstances procedural costs penal code provisions attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599 -bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL PRETE LUCIANO nato a ACERRA il 02/12/1992 CASABURI ANGELA nato a NAPOLI il 28/10/1980 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI— dato avviso al-re parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i ricorrenti deducono l'errata applicazione della penale ed il vizio di motivazione sulla pena inflitta, anche per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 -bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. ricorsí de\M.'sere dichiarate inammissibili, con condanna della parte ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della <ossa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre