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Ordinanza — n. 5841/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and attempt to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Di Prima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal application regarding drug trafficking versus group consumption, but the court found the appeal failed to adequately criticize the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence rather than a specific challenge to the trial court's logic.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the trial court without providing specific criticism of the reasoning, or if it attempts to re-evaluate evidence outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific criticism requirement re-evaluation of evidence drug trafficking charges group consumption defense dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia e aa., Rv. 272961
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRIMA GIUSEPPE nato a MAZZARINO il 25/07/1996 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso - con cui Giuseppe Di Prima, giudicato responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per ritenere la destinazione dello stupefacente allo spaccio e per escludere l'ipotesi del consumo di gruppo, che richiede la sussistenza di precise condizioni nella specie ritenute non soddisfatte (cfr.

Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia e aa., Rv. 272961); Considerato, inoltre, che il motivo è parimenti inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della essa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.