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Ordinanza — n. 5840/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals on drug trafficking charges citing inadmissibility and excessive punishment issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal by Mattia Ciriolo Morris inadmissible, rejecting arguments regarding the reclassification of the crime and excessive sentencing. While the co-accused Cesaria Luca Giuseppe's appeal was partially accepted, the primary appeal was dismissed because the grounds violated the scope of the Supreme Court's review and concerned the merits of the punishment. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 e 5 t.u.s.; Art. 546 cod. proc. pen.: Appeals challenging the reclassification of crimes or the severity of punishment are inadmissible if they merely re-evaluate evidence or question the penalty without specific procedural violations.

Parole chiave

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drug trafficking charges reclassification of crime excessive punishment appeal inadmissibility of appeal continuing offense reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Art. 546 cod. proc. pen.
Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali con riguardo all'art. 546 cod.
art. 546 cod. proc. pen
Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali con riguardo all'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CESARIA LUCA GIUSEPPE nato a CAMPI SALENTINA il 09/11/1994 CIRIOLO MORRIS MATTIA nato a POGGIARDO il 22/06/1990 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Mattia Ciriolo Morris, condannato per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non essere stato il reato riqualificato nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, t.u.s. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (pp. 4-5, in cui si ricostruisce una fiorente e continuativa attività di spaccio di cocaina nei confronti di diversi acquirenti), essendo peraltro volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono l'inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali con riguardo all'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per eccessivo aumento della pena a titolo di continuazione - trattandosi di doglianza inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale parzialmente accolto sul punto il gravame, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulla recidiva e ridotto la pena con un contenuto aumento a titolo di continuazione nonostante la plurima reiterazione del reato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso di Ciriolo Morris Mattia deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Rilevato che nello stesso procedimento è stato altresì proposto ricorso dal coimputato Cesaria Luca Giuseppe, parimenti assegnato a questa Settima sezione, ma che, ad avviso del Collegio, lo stesso non è inammissibile con riguardo al terzo motivo, sicché, previa separazione, gli atti ad esso relativi debbono essere trasmessi alla Terza sezione di questa Corte per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Dispone la restituzione degli atti alla Terza sezione limitatamente alla posizione di Cesaria non essendo risultato inammissibile il terzo motivo di ricorso dalla sua difesa formulato. Dichiara inammissibile il ricorso di Ciriolo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il